
La parte che non partecipa alla mediazione: la delega a un terzo o all’avvocato
La partecipazione personale delle parti costituisce uno dei principi cardine della procedura di mediazione civile e commerciale. Il legislatore ha sempre attribuito rilievo centrale alla presenza diretta delle parti all’incontro di mediazione, ritenendola funzionale a garantire l’effettività del confronto e la reale possibilità di raggiungere un accordo.
Ciò nonostante, l’ordinamento ammette, in via eccezionale, la possibilità che una parte non partecipi personalmente all’incontro e si faccia rappresentare da un terzo o dal proprio avvocato. Tale possibilità, tuttavia, è soggetta a condizioni stringenti e richiede il rispetto di precise regole di forma e di contenuto, la cui violazione può incidere direttamente sulla procedibilità della domanda giudiziale.
La centralità della partecipazione personale nella mediazione
Prima della riforma Cartabia, il Decreto Legislativo 28/2010 non conteneva una disciplina espressa dell’assenza della parte, limitandosi a prevedere che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice potesse desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Nel tempo, tuttavia, la giurisprudenza aveva progressivamente valorizzato il principio della partecipazione personale, in particolare attraverso numerose pronunce dei tribunali toscani, che avevano affermato la necessità della presenza diretta della parte, quantomeno di quella istante, ai fini della valutazione dell’effettività della procedura e della procedibilità della domanda.
La riforma Cartabia ha recepito e codificato tali orientamenti, introducendo una disciplina molto più chiara e rigorosa.
L’obbligo di partecipazione personale dopo la riforma Cartabia
Il nuovo testo dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 28/2010 stabilisce espressamente che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. La norma rafforza il principio secondo cui la mediazione non è un mero adempimento formale, ma un momento sostanziale di confronto che richiede il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati.
Lo stesso articolo, al comma 4, prevede tuttavia che, in presenza di giustificati motivi, le parti possano delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partecipazione avviene ordinariamente tramite rappresentanti o delegati, senza necessità di dimostrare l’esistenza di giustificati motivi.
Ne emerge un sistema che privilegia la partecipazione personale, ma non qualifica tale partecipazione come atto personalissimo.
La delega come eccezione alla regola della presenza personale
La possibilità di farsi rappresentare in mediazione è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza, in particolare dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito come la comparizione personale delle parti non escluda la facoltà di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, purché munito di apposita procura.
La delega, tuttavia, costituisce un’eccezione e deve essere utilizzata con cautela, soprattutto da parte della parte istante, sulla quale grava un onere di partecipazione particolarmente incisivo. Una delega carente sotto il profilo formale o sostanziale può compromettere la validità della procedura e determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Requisiti e limiti della delega nella mediazione
Nel caso delle persone fisiche, la delega a un terzo è ammessa solo in presenza di giustificati motivi che impediscano la partecipazione personale. Tali motivi devono essere oggettivi, assoluti e non temporanei. In caso contrario, può essere richiesto un rinvio dell’incontro o lo svolgimento della mediazione con modalità telematiche.
Per le persone giuridiche, invece, la partecipazione tramite delegato è fisiologica e non richiede la dimostrazione di particolari giustificazioni, fermo restando l’obbligo che il rappresentante sia effettivamente in grado di trattare e decidere.
In ogni caso, il delegato deve essere a conoscenza dei fatti della controversia, deve essere munito di poteri decisori effettivi e deve agire in forza di una procura speciale di natura sostanziale. La mancanza di uno solo di questi requisiti può rendere la partecipazione meramente apparente e quindi inidonea a soddisfare l’obbligo di mediazione.
La delega all’avvocato e la procura sostanziale
Anche l’avvocato che assiste la parte in mediazione può essere delegato a rappresentarla in sua assenza. In tal caso, tuttavia, non è sufficiente la procura conferita per l’assistenza tecnica nel procedimento.
È necessario che l’avvocato sia munito di una procura speciale sostanziale, distinta e ulteriore rispetto alla procura ad litem, che gli attribuisca il potere di disporre della controversia. Tale procura non deve essere autenticata ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, poiché non si tratta di una procura processuale, ma di un atto di rappresentanza sostanziale.
La giurisprudenza più recente ha ribadito con chiarezza questo principio, affermando che anche l’avvocato delegato deve essere munito di una procura sostanziale specifica per la partecipazione alla mediazione.
Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti
La Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 8473 del 2019 e n. 20643 del 2023, ha chiarito che, in materia di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore, ma che la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, purché dotato di apposita procura sostanziale.
In linea con tali principi si colloca anche la giurisprudenza di merito, tra cui la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2844 del 2024, che ha ribadito la necessità della procura speciale sostanziale anche nel caso di delega conferita all’avvocato.
La delega dopo il correttivo Cartabia
Il correttivo alla riforma Cartabia ha ulteriormente chiarito la disciplina della delega, introducendo requisiti formali più puntuali, tra cui la forma scritta, l’indicazione dei poteri conferiti e l’allegazione del documento di identità del delegante. L’obiettivo è quello di evitare incertezze applicative e contenziosi sulla validità della partecipazione alla mediazione.
La delega si conferma quindi come uno strumento eccezionale, da utilizzare solo quando strettamente necessario e nel pieno rispetto delle prescrizioni normative, al fine di garantire l’effettività della procedura e la correttezza del contraddittorio.
Considerazioni finali
La mediazione è concepita come uno spazio di confronto diretto tra le parti, nel quale la presenza personale rappresenta la regola. La delega a un terzo o all’avvocato è ammessa, ma solo entro confini ben definiti e con precise garanzie sostanziali.
Una gestione superficiale della delega può compromettere la procedura e incidere negativamente sull’esito del giudizio. Per questo motivo, è fondamentale affrontare la mediazione con attenzione e competenza, valutando caso per caso se ricorrere alla rappresentanza e assicurando che essa sia conforme ai requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

