Controversie e materie oggetto di mediazione
Chiunque può accedere alla mediazione per tentare la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
La legge non preclude le mediazioni volontarie e paritetiche relative ad ogni controversia civile e commerciale.
Per alcune materie la mediazione è obbligatoria –nel senso che non si può iniziare una causa senza averla esperita- per le questioni relative a :
– condominio;
– diritti reali;
– divisione;
– successioni ereditarie;
– patti di famiglia;
– locazione;
– comodato;
– affitto di aziende;
– risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
– risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
– contratti assicurativi, bancari e finanziari.