Procedura
La mediazione è una pratica per la gestione dei conflitti attraverso l’ascolto, da parte di un terzo imparziale (Mediatore), delle posizioni delle parti, delle loro ragioni, con la prospettazione e l’individuazione di soluzioni possibili.
La procedura e finalizzata ad assistere due o piu’ parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
L’obiettivo è quello di fare dialogare le parti in disaccordo inducendole a ricercare e trovare una soluzione che venga ritenuta e sentita accettabile e soddisfacente per esse. In tale percorso, il terzo imparziale, che è il Mediatore diventa fondamentale.
Gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di merito hanno indotto a ritenere e considerare le parti personalmente come le vere protagoniste della mediazione. Esse devono necessariamente partecipare personalmente seppur con l’assistenza (obbligatoria) di un avvocato.
Devono confrontarsi, discutere e tentare effettivamente di trovare una soluzione.
La procedura è stata introdotta al fine di snellire il peso del carico dei Tribunali, le cui pendenze ed i cui tempi di definizione di causa sono divenuti insostenibili ed eccessivi, anche a causa di una litigiosità esasperata.
In Italia la pratica è regolamentata dal D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010, che prevede gli Organismi di mediazione e ne disciplina la procedura, e dal recentissimo D.M. 145/2011, correttivo del regolamento di disciplina dell’attività di mediazione.
Accesso alla mediazione
La domanda di mediazione e’ presentata mediante deposito dell’istanza secondo le formalità previste dall’Organismo di mediazione scelto.
Vige un principio di competenza territoriale. L’istanza va presentata presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
In caso di piu’ domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo, territorialmente competente, presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
L’istanza deve indicare l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Procedimento
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’Organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Il procedimento si svolge senza formalita’ presso la sede dell’Organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo.
Il Mediatore puo’ avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo’ desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 cpc. Inoltre, il giudice, qualora la mancata partecipazione non sia dovuta a giustificato motivo, condanna la parte che non ha partecipato al procedimento al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio.
Nei casi di mediazione obbligatoria, il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in assenza delle parti chiamate in mediazione.
Dovere di riservatezza
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Inutilizzabilita’ e segreto professionale
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto -anche parziale- iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio.
Conciliazione
Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non e’ raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
Il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo’ contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Efficacia esecutiva ed esecuzione
Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita’ formale, con Decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo.
Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.