Mediazione civile e commerciale: le novità del correttivo Cartabia (D.lgs. 216/2024)

Le principali modifiche alla mediazione civile e commerciale introdotte dal correttivo Cartabia

Il 10 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, noto come correttivo Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 gennaio 2025 e interviene sul Decreto Legislativo 28/2010, modificando e integrando la disciplina già aggiornata dal Decreto Legislativo 149/2022.

Le modifiche introdotte mirano a correggere alcune criticità emerse nella prassi applicativa della mediazione e a chiarire diversi aspetti procedurali che avevano dato luogo a incertezze interpretative, in particolare con riferimento alla mediazione da remoto, alla durata del procedimento e agli effetti della mediazione sul processo civile.

Le principali modifiche alla mediazione civile e commerciale introdotte dal correttivo Cartabia

Il Decreto Legislativo 216/2024 si colloca nel solco della riforma Cartabia, con l’obiettivo di rendere la mediazione uno strumento più coerente, efficace e utilizzabile nella pratica professionale. L’intervento normativo non modifica l’impianto generale della mediazione civile e commerciale, ma introduce correzioni mirate su profili di concreto rilievo operativo.

Mediazione telematica e mediazione con modalità audiovisiva da remoto

Il correttivo distingue in modo più netto tra mediazione telematica e incontri di mediazione svolti con modalità audiovisiva da remoto, introducendo una disciplina separata per ciascuna ipotesi.

La mediazione telematica, disciplinata dall’articolo 8-bis del Decreto Legislativo 28/2010, presuppone il consenso delle parti e si caratterizza per la completa digitalizzazione del procedimento. Tutti gli atti sono formati dal mediatore in formato informatico e sottoscritti nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. Al termine della procedura il mediatore redige un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, verificando previamente l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme delle parti.

Diversa è la disciplina degli incontri di mediazione con modalità audiovisiva da remoto, introdotta dal nuovo articolo 8-ter. In questo caso ciascuna parte può chiedere di partecipare agli incontri mediante collegamento audiovisivo, a condizione che il sistema utilizzato garantisca la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Le sottoscrizioni possono avvenire in modalità digitale, previo consenso di tutte le parti, oppure in modalità analogica davanti al mediatore. Viene inoltre introdotto un espresso dovere di cooperazione delle parti affinché gli atti formati da remoto siano sottoscritti senza ritardi ingiustificati.

La nuova durata del procedimento di mediazione

Il correttivo riscrive integralmente l’articolo 6 del Decreto Legislativo 28/2010 in materia di durata del procedimento di mediazione.

La durata ordinaria è ora fissata in sei mesi, in luogo dei precedenti tre. Il termine può essere prorogato per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, purché la proroga risulti da accordo scritto delle parti.

Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, la durata resta di sei mesi ed è prorogabile una sola volta per ulteriori tre mesi prima della scadenza. Resta fermo che il termine di durata del procedimento non è soggetto a sospensione feriale.

Forma e requisiti della delega per la partecipazione agli incontri di mediazione

Il Decreto Legislativo 216/2024 chiarisce la forma e i requisiti della delega per la partecipazione agli incontri di mediazione.

All’articolo 8 del Decreto Legislativo 28/2010 viene introdotto il comma 4-bis, che stabilisce che la delega deve essere conferita per iscritto, con firma non autenticata, e deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Il delegato è tenuto a depositare la delega unitamente a copia del proprio documento di identità per l’acquisizione agli atti della procedura.

Nei casi previsti dall’articolo 11, comma 7, è ammessa la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Effetti della mediazione sui termini di decadenza e sulla proposizione della domanda giudiziale

Il correttivo interviene anche sugli effetti della mediazione in relazione ai termini di decadenza.

All’articolo 11 viene introdotto il comma 4-bis, che chiarisce che, quando la mediazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.

La disposizione risponde all’esigenza di fornire certezza sul momento iniziale di decorrenza del termine, superando i dubbi interpretativi emersi nella prassi.

Patrocinio a spese dello Stato e difesa dell’avvocato fuori Foro

Viene eliminato l’obbligo per l’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso il Consiglio dell’Ordine del luogo in cui ha sede l’organismo di mediazione.

Qualora l’avvocato sia iscritto in un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Il patrocinio a spese dello Stato è inoltre esteso allo straniero regolarmente soggiornante, all’apolide e agli enti e alle associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

La mediazione delegata dal giudice fino alla rimessione in decisione

Il correttivo amplia il potere del giudice di demandare le parti alla mediazione.

La mediazione può ora essere disposta fino all’udienza di rimessione in decisione, superando il precedente limite rappresentato dalla precisazione delle conclusioni.

La mediazione come condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie

Il decreto chiarisce espressamente che, nelle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, essa costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La previsione rafforza l’impostazione già delineata dalla riforma Cartabia, contribuendo a eliminare residui margini di incertezza interpretativa.

Omologazione dell’accordo di mediazione da parte del tribunale competente

Quando non tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite da un avvocato, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo di mediazione davanti al quale l’accordo è stato raggiunto.

Certificazione di conformità dell’avvocato ai fini dell’esecuzione dell’accordo

Ai fini dell’esecuzione forzata dell’accordo di conciliazione, il correttivo stabilisce che, in caso di notifica del precetto, l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario.

Considerazioni finali sulle novità introdotte dal correttivo Cartabia

Il Decreto Legislativo 216/2024 non introduce una riforma radicale della mediazione civile e commerciale, ma interviene in modo mirato su aspetti che avevano evidenziato criticità applicative.

Le modifiche relative alla mediazione da remoto, alla durata del procedimento, alla disciplina della delega e ai termini di decadenza contribuiscono a rendere il sistema più chiaro e coerente, offrendo agli operatori del diritto un quadro normativo più definito e maggiormente orientato alla funzionalità pratica dello strumento della mediazione.